lunedì 19 maggio 2014

Come cambia il decreto lavoro appena approvato dalla Camera dei deputati

di Mattia Soliani – Progect manager presso agenzia del lavoro
Ospite della iniziativa Spericolati. Il lavoro e l’economia ai tempi del Job Act dello scorso 28 aprile




Proponiamo la seguente tabella, nella quale è proposto un confronto tra il test del decreto lavoro come uscito dal primo voto della Camera, e il testo attuale, approvato definitivamente e convertito in legge dall'assemblea di Montecitorio lo scorso 15 maggio.




ATTUALE
PRECEDENTE
CONTRATTI A TERMINE
a)      36 mesi di durata massima del rapporto di lavoro.
b)      Utilizzo acausalità per la stipula dei medesimi.
a)      36 mesi di durata massima del rapporto di lavoro.
b)      Utilizzo acausalità per la stipula dei medesimi.
PROROGHE E RINNOVI
5 possibili proroghe, nell’arco dei 36 mesi.
8 possibili proroghe, nell’arco dei 36 mesi.
TETTO DEL 20%
a)      Tetto legale dell’utilizzo dei contratti a termine.
Il parametro del 20% è rapportato al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio dell’anno di assunzione.
b)      Chi supera questo tetto di utilizzo sarà punito con una sanzione pecuniaria.
Le aziende che superano il tetto del 20% debbono mettersi in regola entro la fine dell’anno. A meno che i contratti collettivi non prevedano tetti più favorevoli.
a)      Tetto legale dell’utilizzo dei contratti a termine.
Il parametro del 20% è rapportato al numero dei lavoratori in forza in azienda.
b)      Chi supera questo tetto di utilizzo sarà punito con una sanzione legata alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
Le aziende che superano il tetto del 20% debbono mettersi in regola entro la fine dell’anno. A meno che i contratti collettivi non prevedano tetti più favorevoli.
APPRENDISTATO
Si limitano le quote di stabilizzazione obbligatoria di apprendisti introdotte dalla legge Fornero. La quota del 20% di stabilizzazione si circoscrive alle sole imprese con oltre 50 dipendenti.
Vengono abolite le quote di stabilizzazione per l’apprendistato introdotte dalla legge Fornero.
PIANO FORMATIVO
Confermato l’obbligo del piano formativo individuale scritto nel contratto di apprendistato, oltre alla forma scritta del contratto e del patto di prova.
Reso facoltativo l’obbligo del piano formativo in forma scritta.
FORMAZIONE PUBBLICA
Formazione di base nell’apprendistato professionalizzante.
Si prevede che la formazione pubblica potrà essere svolta, in via sussidiaria, anche dalle imprese e dalle loro associazioni. M solo se disponibili. E secondo le linee guida adottate dalle regioni. La regione è comunque obbligata entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di apprendistato a comunicare all’impresa le modalità di svolgimento dell’offerta formativa, anche con riferimento alle sedi e al calendario della attività previste.
Resa facoltativa la formazione pubblica nei contratti di apprendistato professionalizzante.
APPRENDISTATO A SCUOLA
L’alternanza scuola-lavoro viene estesa ai minorenni solo se finalizzata all’acquisizione del diploma.
L’alternanza scuola-lavoro viene estesa ai minorenni solo se finalizzata all’acquisizione del diploma.
APPRENDISTATO STAGIONALE
Sarà possibile fare un contratto di apprendistato a tempo determinato, purché la regione abbia previsto un percorso di crediti formativi.
Sarà possibile fare un contratto di apprendistato a tempo determinato, purché la regione abbia previsto un percorso di crediti formativi.
CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
Cambia l’art. 6, comma 4 del Dl 510/1996.
Oltre a retribuire i dipendenti solo per le ore effettivamente lavorate, i datori potranno recuperare il 35% dei contributi previdenziali e assistenziali.
Cambia l’art. 6, comma 4 del Dl 510/1996.
Oltre a retribuire i dipendenti solo per le ore effettivamente lavorate, i datori potranno recuperare il 35% dei contributi previdenziali e assistenziali.
DURC (Documento unico di regolarità contributiva)
Arriva la dematerializzazione. Verifica in tempo reale della posizione contributiva nei riguardi di INPS, INAIL e cassa edile.
Arriva la dematerializzazione. Verifica in tempo reale della posizione contributiva nei riguardi di INPS, INAIL e cassa edile.




Se cerchiamo di estrapolare dalla tabella precedente un’analisi il più possibile complessiva, che cosa possiamo dire? Un netto cambiamento si è verificato, senza dubbio, rispetto al progetto originario.


Soprattutto in relazione alla questione dell’ apprendistato. Il testo di legge precedente a quello attuale dava l’impressione di uno svuotamento proprio della funzione del contratto d’apprendistato. Infatti, rendeva facoltativa la definizione scritta del piano formativo e non obbligatorio l’intervento formativo promosso dalla regione. Inoltre, l’abrogazione completa delle percentuali di conferma degli assunti con il contratto da apprendista, avrebbe confermato una rimozione del senso e del ruolo centrale che questa tipologia contrattuale possiede.


Tuttavia si è deciso di ridare credibilità a questa forma contrattuale modificando i punti critici qui sopra esposti. Ora essa ha l’esatta collocazione e il giusto inquadramento nel contesto giuslavoristico.


Le proroghe al contratto a tempo determinato rientrano, evidentemente, nella intenzione di garantire una certa flessibilità al mercato del lavoro e di garantire le esigenze delle imprese. Le quali, soprattutto in un momento di crisi, hanno necessità di manodopera anche soltanto temporanea. Molti, però, ritengono che una elasticità di questa natura non determinerà un aumento significato dell’occupazione.


Attraverso l’acausalità, ovvero con l’eliminazione della casualità dal contratto, il lavoratore non avrà più possibilità di contestare eventuali utilizzi fraudolenti del contratto a termine. Così un lavoratore non potrà impugnare più il contratto proprio per l’assenza di una causale (ovvero di un motivo) in base alla quale è possibile stabilire l’uso fraudolento del contratto medesimo.


La trasformazione, quando si supera il limite del 20% dei contratti a termine, della sanzione dell’assunzione a tempo indeterminato a sanzione pecuniaria conferma l’impostazione liberalista del decreto legge.


Il DURC è utile e immediato attraverso la consultazione online.


Concludiamo affermando che dal decreto emerge lo sforzo di permettere la flessibilità nel mercato del lavoro.  Nello stesso tempo sarebbe necessario valutare le reali esigenze delle aziende relativamente alla ricerca di maggiori competenze e più grande professionalità nel lavoratore.


Ma la retromarcia fatta sul tema dell’apprendistato va salutata in maniera positiva perché si inserisce in una prospettiva europea nella quale, con questa tipologia contrattuale, si offrono ai lavoratori, che entrano nel mercato del lavoro, le giuste competenze.


 



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