Ospite della iniziativa Spericolati. Il lavoro e l’economia ai tempi del Job Act dello scorso 28 aprile
Proponiamo la seguente tabella, nella quale è proposto un confronto tra il test del decreto lavoro come uscito dal primo voto della Camera, e il testo attuale, approvato definitivamente e convertito in legge dall'assemblea di Montecitorio lo scorso 15 maggio.
ATTUALE
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PRECEDENTE
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CONTRATTI A TERMINE
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a)
36 mesi di durata massima del rapporto di
lavoro.
b)
Utilizzo acausalità per la stipula dei
medesimi.
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a)
36 mesi di durata massima del rapporto di
lavoro.
b)
Utilizzo acausalità per la stipula dei
medesimi.
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PROROGHE E RINNOVI
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5 possibili proroghe, nell’arco dei 36 mesi.
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8 possibili proroghe, nell’arco dei 36 mesi.
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TETTO DEL 20%
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a)
Tetto legale dell’utilizzo dei contratti a
termine.
Il parametro del 20% è
rapportato al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1°
gennaio dell’anno di assunzione.
b)
Chi supera questo tetto di utilizzo sarà
punito con una sanzione pecuniaria.
Le aziende che superano il
tetto del 20% debbono mettersi in regola entro la fine dell’anno. A meno che
i contratti collettivi non prevedano tetti più favorevoli.
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a)
Tetto legale dell’utilizzo dei contratti a
termine.
Il parametro del 20% è
rapportato al numero dei lavoratori in forza in azienda.
b)
Chi supera questo tetto di utilizzo sarà
punito con una sanzione legata alla trasformazione del contratto a tempo
indeterminato.
Le aziende che superano il
tetto del 20% debbono mettersi in regola entro la fine dell’anno. A meno che
i contratti collettivi non prevedano tetti più favorevoli.
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APPRENDISTATO
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Si limitano le quote di stabilizzazione obbligatoria di
apprendisti introdotte dalla legge Fornero. La quota del 20% di
stabilizzazione si circoscrive alle sole imprese con oltre 50 dipendenti.
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Vengono abolite le quote di stabilizzazione per
l’apprendistato introdotte dalla legge Fornero.
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PIANO FORMATIVO
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Confermato l’obbligo del piano formativo individuale
scritto nel contratto di apprendistato, oltre alla forma scritta del
contratto e del patto di prova.
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Reso facoltativo l’obbligo del piano formativo in forma
scritta.
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FORMAZIONE PUBBLICA
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Formazione di base nell’apprendistato professionalizzante.
Si prevede che la formazione pubblica potrà essere svolta,
in via sussidiaria, anche dalle imprese e dalle loro associazioni. M solo se
disponibili. E secondo le linee guida adottate dalle regioni. La regione è
comunque obbligata entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del
rapporto di apprendistato a comunicare all’impresa le modalità di svolgimento
dell’offerta formativa, anche con riferimento alle sedi e al calendario della
attività previste.
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Resa facoltativa la formazione pubblica nei contratti di
apprendistato professionalizzante.
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APPRENDISTATO A SCUOLA
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L’alternanza scuola-lavoro viene estesa ai minorenni solo
se finalizzata all’acquisizione del diploma.
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L’alternanza scuola-lavoro viene estesa ai minorenni solo
se finalizzata all’acquisizione del diploma.
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APPRENDISTATO STAGIONALE
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Sarà possibile fare un contratto di apprendistato a tempo
determinato, purché la regione abbia previsto un percorso di crediti
formativi.
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Sarà possibile fare un contratto di apprendistato a tempo
determinato, purché la regione abbia previsto un percorso di crediti
formativi.
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CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
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Cambia l’art. 6, comma 4 del Dl 510/1996.
Oltre a retribuire i dipendenti solo per le ore
effettivamente lavorate, i datori potranno recuperare il 35% dei contributi
previdenziali e assistenziali.
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Cambia l’art. 6, comma 4 del Dl 510/1996.
Oltre a retribuire i dipendenti solo per le ore
effettivamente lavorate, i datori potranno recuperare il 35% dei contributi
previdenziali e assistenziali.
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DURC (Documento unico di regolarità
contributiva)
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Arriva la dematerializzazione. Verifica in tempo reale
della posizione contributiva nei riguardi di INPS, INAIL e cassa edile.
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Arriva la dematerializzazione. Verifica in tempo reale
della posizione contributiva nei riguardi di INPS, INAIL e cassa edile.
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Se cerchiamo di estrapolare
dalla tabella precedente un’analisi il più possibile complessiva, che cosa
possiamo dire? Un netto cambiamento si è verificato, senza dubbio, rispetto al
progetto originario.
Soprattutto in relazione alla
questione dell’ apprendistato. Il
testo di legge precedente a quello attuale dava l’impressione di uno
svuotamento proprio della funzione del contratto d’apprendistato. Infatti,
rendeva facoltativa la definizione scritta del piano formativo e non
obbligatorio l’intervento formativo promosso dalla regione. Inoltre,
l’abrogazione completa delle percentuali di conferma degli assunti con il
contratto da apprendista, avrebbe confermato una rimozione del senso e del
ruolo centrale che questa tipologia contrattuale possiede.
Tuttavia si è deciso di
ridare credibilità a questa forma contrattuale modificando i punti critici qui
sopra esposti. Ora essa ha l’esatta collocazione e il giusto inquadramento nel
contesto giuslavoristico.
Le proroghe al contratto a tempo determinato rientrano, evidentemente,
nella intenzione di garantire una certa flessibilità al mercato del lavoro e di
garantire le esigenze delle imprese. Le quali, soprattutto in un momento di
crisi, hanno necessità di manodopera anche soltanto temporanea. Molti, però,
ritengono che una elasticità di questa natura non determinerà un aumento
significato dell’occupazione.
Attraverso l’acausalità, ovvero con l’eliminazione
della casualità dal contratto, il
lavoratore non avrà più possibilità di contestare eventuali utilizzi
fraudolenti del contratto a termine. Così un lavoratore non potrà impugnare più
il contratto proprio per l’assenza di una causale (ovvero di un motivo) in base
alla quale è possibile stabilire l’uso fraudolento del contratto medesimo.
La trasformazione, quando si
supera il limite del 20% dei contratti a termine, della sanzione
dell’assunzione a tempo indeterminato a sanzione
pecuniaria conferma l’impostazione liberalista del decreto legge.
Il DURC è utile e immediato attraverso la consultazione online.
Concludiamo affermando che
dal decreto emerge lo sforzo di permettere la flessibilità nel mercato del
lavoro. Nello stesso tempo sarebbe
necessario valutare le reali esigenze delle aziende relativamente alla ricerca
di maggiori competenze e più grande professionalità nel lavoratore.
Ma la retromarcia fatta sul
tema dell’apprendistato va salutata in maniera positiva perché si inserisce in
una prospettiva europea nella quale, con questa tipologia contrattuale, si
offrono ai lavoratori, che entrano nel mercato del lavoro, le giuste competenze.
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